Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività dell'istituto dotato di autonomia speciale, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il consiglio:
a) adotta lo statuto dell'istituto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti;
b) approva la carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale dell'istituto, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
c) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo;
d) approva gli strumenti di verifica dei servizi eventualmente affidati in concessione;
e) si esprime su ogni altra questione gli venga sottoposta dal direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto.
3. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo.
4. La partecipazione al consiglio di amministrazione non è cumulabile con quella ad altri organi collegiali del medesimo istituto e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio dell'istituto ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune dove ha sede l'istituto, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del consiglio. I componenti del consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'istituto, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico dell'istituto.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno e ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno.
Il Consiglio di amministrazione è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, da un membro designato dal Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» e da un membro designato dalla Conferenza Stato-regioni scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale, tra professori universitari o altre categorie di esperti nella materia di competenza dell'istituto […]. Fatta eccezione per il direttore, i componenti del consiglio sono nominati con decreto del Ministro per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta”.
Decreto nomina Consiglio di Amministrazione
Componenti;
Gabriele ANTONUCCI, designato dal Ministro della cultura;
Maurizio GUCCINI, designato dal Ministro della cultura;
Annalisa SACCHI, designata dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici;
Marco Maria TOSOLINI, designato dalla Conferenza Stato-Regioni
Provvedimenti organi indirizzo-politico
aggiornato al 23 aprile 2025


