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Regio decreto legge 2 Febbraio 1939 N.467

Riordinamento della Discoteca di Stato e istituzione di una particolare censura dei nuovi testi originali da incidere sui dischi

art. 1

La Discoteca di Stato, istituita con Regio decreto-legge 10 agosto 1928 n. 2323, convertito nella legge 3 gen­naio 1929 n. 81, passa a costituire un servizio del Ministero della cultura popolare.

art. 2

La Discoteca di Stato ha per scopo:
1) di tenersi a contatto con gli Istituti affini degli altri Stati, ove il conseguimento delle sue finalità lo richie­da e per collaborare con gli stessi al progresso delle fonografi intesa come mezzo educativo e culturale;
2) la raccolta e conservazione, in duplice esemplare, di tutte le pubblicazioni discografiche che il Ministero della cultura popolare ritiene che debbano essere con­servate dalla Discoteca;
3) la raccolta e la conservazione di quelle matrici seconde (madri) che la Discoteca di Stato ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini. Tali matrici saran­no cedute dalle Case editrici al prezzo di costo della materiale incisione, restando integro ed esclusivo ogni e qualsiasi diritto di sfruttamento commerciale alle Case grafiche editrici;
4) 1'acquisto di tutti quei dischi di produzione stranie­ra, riprodotti da Case italiane che essa ritenesse utile di conservare ai suoi fini;
5) la raccolta, mediante registrazioni fonografiche, e la conservazione per le future generazioni, della viva voce di personalità italiane che in tutti i campi abbiano illu­strato la Patria e se ne siano resi benemeriti. Alla designazione di tali personalità provvede il Capo del Governo, su proposta del Ministro per la cultura popo­lare. I nomi delle personalità prescelte saranno inscrit­ti in apposito Albo d'onore, che sarà conservato dalla Discoteca di Stato;
6) la raccolta ed il coordinamento, mediante registra­zione su matrici, su dischi o con qualsiasi altro mezzo meccanico, di tutto quanto, attraverso l'espressione acustica, interessa la cultura scientifica, artistica e lette­raria della Nazione, e, in modo particolare:
a) i dialetti, i canti popolari e le manifestazioni tradi­zionali e di costume di tutte le regioni, le colonie ed i possedimenti d'Italia;
b) la documentazione di tutto quanto possa essere di ausilio agli studi, in ogni branca della scienza, e, in particolare, delle scienze fonetiche e glottologiche;
c) la voce dei grandi cantanti, universalmente noti ed apprezzati, i quali sono obbligati a consentire alla rac­colta della voce. Ove essi non vogliano prestarsi gratui­tamente, il Ministero della cultura popolare stabilisce, con apprezzamento insindacabile, un equo compenso.

art. 3

Presso il Ministero della cultura popolare è istituita una speciale Commissione, composta del direttore genera­le per il Teatro che la presiede, di un rappresentante dei Ministeri delle finanze dell'educazione nazionale, delle corporazioni e di un rappresentante della Federazione degli industriali dello spettacolo, nonché di due tecnici particolarmente esperti della materia, designati uno dalla Regia accademia d'Italia, l'altro dal Consiglio nazionale delle ricerche. Detta Commissione è incaricata di dare pareri su tutto quanto riguarda la gestione ed il funzionamento della Discoteca e partico­larmente su quanto è previsto dai numeri 1, 3, 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 5.
I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di vacanze nel corso del biennio si provvede nello stesso modo previsto per la nomina ed i nuovi nominati durano in carica per il tempo in cui sarebbero ancora rimasti i membri sostituiti.
La Commissione è assistita da un segretario che, di regola. è il capo della Sezione del Ministero della cul­tura popolare, nella cui competenza rientra la Discoteca.
Ai componenti la Commissione suddetta, ad eccezione del direttore generale del Teatro e del segretario, sarà, corrisposto per ogni giornata di adunanza un gettone di presenza di L 50 (cinquanta) ridotto del 12 e del 12 per cento per i membri estranei alla Amministrazione dello Stato, e di L 25 (venticinque) ridotto del 12 e del 12 per cento per quelli appartenenti all'Amministra­zione stessa. La spesa relativa sarà a carico del fondo di cui all'art. 4.
Il direttore del Teatro ed il segretario, per la partecipa­zione alla detta Commissione saranno, compensati mediante premi di operosità e di rendimento in misu­ra non superiore all'importo che spetterebbe in base al gettone di presenza.

art. 4

Per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della Discoteca e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2 ci stanziata nel bilancio del Ministero della cultura popolare la somma di L. 200.000 per l'esercizio finan­ziario, 1938-1939 e di L. 250.000 per 1'esercizio 1939-­1940. Per gli esercizi successivila detta somma di L. 250.000 sarà aumentata in relazione agli introiti effet­tivamente verificatisi in seguito alle concessioni dell'u­so delle matrici dei dischi di cui all'articolo 5, in misu­ra però non superiore a L. 300.000.
Sul predetto stanziamento saranno emessi ordini di accreditamento a favore del cassiere del Ministero per 1'erogazione delle spese da farsi secondo le norme che saranno stabilite col regolamento per l'ordinamento e la gestione della Discoteca da emanarsi ai sensi del suc­cessivo art. 11.

art. 5

La Discoteca di Stato può concedere in uso le matrici di cui ai numeri 5 e 6 (esclusa la lettera c) dell'art. 2 della presente legge, a Case editrici fonografiche nazio­nali iscritte alla, Federazione nazionale fascista indu­striali dello spettacolo per trarne dischi da diffondere mediante vendita sia in Italia che all'estero.
Tali dischi. che non sono soggetti a pagamento di dirit­ti di autore, debbono portare uno speciale contrasse­gno e l'indicazione della serie cui appartengono.
I proventi derivanti alla Discoteca dalla concessione su accennata sono versati all'Erario.

art. 6

Ai fini di cui al n. 2 dell'art. 2. tutti gli editori fono­grafici e fonomeccanici italiani o rappresentati in Italia debbono inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare ed in porto affrancato, copia di quelle loro pubblicazioni discografìche che sono richieste dal Ministero della cultura popolare.
Gli stessi editori predetti debbono anche rimettere alla Discoteca di Stato, oltre a tutto le loro pubblicazioni tipografiche, un elenco mensile di tutti i dischi editi, nel quale debbono essere riportati tutti i dati delle eti­chette apposte sui dischi stessi.
II Ministero della cultura popolare può inoltre richie­dere agli editori italiani quei dischi prodotti anterior­mente alla presente legge, che la Discoteca, ritiene di conservare per i propri fini e gli editori stessi sono obbligati a fornirli in duplice copia gratuitamente

art. 7

L'editore che procede a pubblicazioni discografiche senza la, preventiva approvazione prevista dall'art. 12, ovvero non osserva gli obblighi stabiliti dall'art. 6, è punito con l'ammenda (da L. 100 a L. 5000, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
In caso di recidiva può essere disposta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un periodo non superiore ad un mese.
II cantante che rifiuta di presentarsi alla raccolta della sua voce è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 1000, salvo che il fatto non costituisca, reato più grave.

art. 8

Il Ministero della cultura popolare è autorizzato ad assumere in base alle norme ed al trattamento del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, il perso­nale straordinario appresso indicato con la qualifica di avventizio:
impiegati con incarico di disimpegnare mansioni di concetto e tecniche proprie dei ruoli di gruppo A n. 2, impiegati con incarico di disimpegnare mansioni d'or­dine cariche proprie dei moli di gruppo C n. 2.
La spesa relativa sari a carico del fondo di cui all'art. 4.

art. 9

Il Ministero della cultura popolare può. Ove ne ravvisi l'opportunità, nominare di concerto con il Ministro per le finanze, Commissioni per l'esame di speciali argomenti che interessano la Discoteca. I membri di tale Commissione sono compensati in conformità di quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 3.

art. 10

Gli atti e contratti compiuti dalla Discoteca godono del trattamento tributario stabilito per gli atti e contratti stipulati dall'Amministrazione dello Stato.

art. 11

Con decreto Reale da emanarsi a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e di concerto con il Ministero delle finanze, sarà provveduto all'ordinamento dei servizi della Discoteca di Stato e saranno adottate le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione della presente legge. Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Censura discografica

art. 12

Tutti i nuovi testi originali da incidere su dischi debbono essere preventivamente approvati. Pertanto ogni editore fonografico e fotomeccanico italiano o straniero che eserciti tale attività nel Regno rimetterà al prefetto, nella cui circoscrizione risiede, il testo che vuole incidere, in duplice copia, una delle quali gli verrà restituita munita del nulla osta per l'incisione. I Prefetti daranno immediata notizia dei nulla osta concessi al Ministero della cultura popolare. Contro i provvedimenti del Prefetto è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni, al Ministro per la cultura popolare che decide in via definitiva sentito quello per l'interno.