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legge 18 Gennaio 1934, N. 130

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese


art. 1

La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di rac­cogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccani­co, tutto quanto nel campo dei suoni interessi la cul­tura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo parti­colare:
a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia;
b) le interpretazioni "definitive" delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi;
c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc.
La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubbli­cazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli Istituti similari ed affi­ni degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue appli­cazioni.

art 2

Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappre­sentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pub­blicazioni discografiche (corredate delle relative pub­blicazioni tipografiche) e cedere prezzo di costo quelle matrici seconde (madri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonogra­fica editrice.
L'inosservanza delle disposizioni del comma preceden­te è punita con l'ammenda da lire 100 a lire 5000, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fono­grafiche di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del com­mercio per un tempo non superiore ad un mese.

art. 3

La Discoteca di Stato è autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 1 della presente legge alla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti mai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.
Da tale concessione è escluso l'uso delle matrici di cui all'art. 2.
Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra sono a carico dell'Associazione mede­sima.
La Concessione suindicata è disposta con decreto del Ministro per 1'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.

art. 4

Nell'atto di concessione sarà stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Erario.
In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvederà ad aumentare lo stanziamento, di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.

art. 5

Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'art. 3, la Discoteca di Stato è autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.

art. 6

Con decreto Reale su proposta del Capo del Governo di concerto con il Ministro per le finanze e con il Ministro per 1'educazione nazionale, nonché con quel­li per le corporazioni e per la grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione della Discoteca di Stato ed ogni altra norma occorrente per 1'esecuzione della presente legge.

art. 7

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nella presente legge.