Home > ARCHIVIO DOCUMENTI > Regio decreto-legge 10 Agosto 1928, N. 2223

Regio decreto-legge 10 Agosto 1928, N. 2223

Istituzione di una Discoteca di Stato in Roma

Visto 1'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di disciplina­re e sviluppare, mediante la istituzione di una Discoteca di Stato, la raccolta e diffusione di dischi fonografici riproducenti la voce di cittadini italiani benemeriti della Patria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, istituzione pubblica ed econo­mia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

art. 1

È istituita in Roma la Discoteca di Stato allo scopo di raccogliere e conservare per le future generazioni la viva voce dei cittadini italiani, che in tutti i campi abbiano illustrata la Patria e se ne siano resi benemeriti.

art. 2

Al compimento di ciascun anno dell'Era Fascista il Capo del Governo, di concerto con il Ministero per la pubblica istruzione, udito il Consiglio dei Ministri, procede alla scelta delle persone la di cui voce sia da raccogliere nella Discoteca di Stato.
Le persone prescelte sono iscritte in apposito albo d'o­nore.

art. 3

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede al1'ordinamento ed alla gestione della Discoteca di Stato; in base a norme da approvarsi con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro istesso.
Per le spese di acquisto ed incisione delle matrici origi­nali e delle matrici di riproduzione delle voci e per ogni altra spesa riguardante la gestione anzidetta, sarà inscritta annualmente, a decorrere dall'esercizio finan­ziario 1928-1929, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, la somma, di L. 50,000.

art. 4

L'uso delle matrici di riproduzione per la stampa di dischi fonografici da destinare a scopi di propaganda patriottica o didattici, nel Regno e nelle Colonie, può essere concesso dal Capo del Governo di concerto col Ministro per la pubblica istruzione, per il periodo di tempo da determinarsi all'atto della concessione e salva rinnovazione, alla Associazione nazionale tra mutilati ed invalidi di guerra.
La concessione può essere estesa alla stampa di dischi da vendere al pubblico, nel Regno e nelle Colonie, rimanendo gli utili di vendita a beneficio dell'Associazione predetta per i servizi di assistenza ai propri soci.
Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso soprain­dicato sono a carico dell'Associazione medesima.

art. 5

Sui dischi fonografici di cui al precedente articolo sono impressi speciali contrassegni con progressiva numerazione, distintamente secondo che siano, o meno, desti­nati alla vendita al pubblico.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. II Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.