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Deposito legale

 

Deposito Legale documenti audio e videoA seguito dell'emanazione del regolamento di attuazione, con il D.P.R. 3 maggio 2006, n.252 , è entrata in vigore, dal 2 settembre, la nuova Legge sul deposito legale in Italia (L.106/2004).

Legge e relativo regolamento prevedono la consegna alla Discoteca di Stato e Museo dell'Audiovisivo (ora Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi), entro i 60 giorni successivi alla prima distribuzione, di una copia dei "documenti sonori e video prodotti totalmente o parzialmente in Italia o offerti in vendita o distribuiti su licenza per il mercato italiano e comunque non diffusi in ambito privato".

L'assolvimento degli obblighi relativi al deposito legale da parte dei soggetti obbligati riguarda un doppio invio di questo tipo di documenti:

- una copia all'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi atta a costituire l'archivio nazionale;

- una copia dovrà essere consegnata all'istituto in cui ha sede il soggetto obbligato, e che sarà individuato, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'art.8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, al fine di costituire l'archivio delle produzioni editoriali regionali (disposizioni generali - Capo I, art.4 comma 1 del regolamento). A tale proposito si informa che sul sito della Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d'autore sono stati pubblicati, nell'ambito dello spazio dedicato al deposito legale, alcuni chiarimenti riguardanti questa copia destinata all'archivio regionale.

Secondo quanto previsto dal Regolamento, con un Decreto firmato dal Ministro in data 28 dicembre 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2008, sono stati individuati gli istituti depositari dei documenti della produzione editoriale regionale.

Va evidenziato inoltre che i soggetti obbligati al deposito legale devono fornire, previo accordo, documenti sonori e video dai quali sia possibile effettuare copia per evidenti fini conservativi (Capo III, art.15 comma 3 del regolamento).

Modalità di consegna dei documenti

Al fine di rendere più agevole e sicura la spedizione e l'accettazione dei documenti in questione si danno alcune indicazioni riguardo la consegna della copia destinata all'Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi.

I plichi, confezionati con involucro resistente, dovranno recare all'esterno la dicitura "esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della Legge 15 aprile 2004, n.106" (disposizioni generali - Capo I, art.7 comma 3 del regolamento) e dovranno essere recapitati al seguente indirizzo:

Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi
Via Michelangelo Caetani, 32
00186 ROMA


I plichi dovranno essere consegnati all'Ufficio del Consegnatario, sito al terzo piano dell'Istituto, che firmerà la ricevuta di accettazione.

La consegna potrà essere effettuata tutti i giorni:

- dal lunedì al venerdì dalle h.8.30 alle h.13.30

Al fine di agevolare lo svolgimento delle procedure del deposito legale, sulla base delle richieste pervenute, viene fornito il modulo per gli audiovisivi.

È fondamentale che il modulo, correttamente compilato sia nel formato elettronico che manualmente, venga sempre inserito nel relativo pacco in duplice copia.



Ulteriori informazioni o precisazioni potranno essere richieste a:

Antonella Rossi (responsabile acquisizioni)
tel. 06.6840 6937
e-mail: antonella.rossi@beniculturali.it

Francesco Aquilanti (responsabile promozione)
tel. 06.6840 6929
e-mail: francesco.aquilanti@beniculturali.it

Laura Santoro (responsabile segreteria di direzione)
tel. 06.6840 6924
e-mail: laura.santoro@beniculturali.itt