Controlli sulle imprese
Controlli sulle imprese
Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
(Articolo abrogato, dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016)
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese
(Articolo abrogato, dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 97/2016)
Tipologie di controllo
Elenco delle tipologie di controllo effettuate sulle imprese partecipanti a procedure di gara indette dall’Amministrazione per la stipula di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, disciplinati dal D.lgs. 163/2006Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (artt. 38-39 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione esegue l’accertamento dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale delle imprese partecipanti a procedure di gara attraverso i seguenti documenti:
• Certificato di iscrizione Registro delle Imprese;
• Certificato del Casellario giudiziale integrale e dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – selettivo ex art. 39 del D.P.R n. 313/2002;
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero Certificato di regolarità contributiva per soggetti iscritti a Casse previdenziali diverse da Inps/Inail o Cassa Edile.
• Certificato di regolarità fiscale;
• Comunicazione/informazione Antimafia, ex art. 84, commi 2 e 3, D.Lgs. 159/2011;
• Dichiarazione di osservanza della Legge n. 68/1999 relativa alle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di qualificazione delle imprese partecipanti a procedure di gara relative a lavori pubblici, per importi superiori a € 150.000,00, attraverso il sistema di qualificazione attuato da organismi di diritto privato di attestazione (SOA), appositamente autorizzati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) mentre per importi pari o inferiori a € 150.000,00, qualora le imprese non possiedano l’attestazione SOA, attraverso il controllo dei seguenti requisiti, così come prescritti dall’art. 90, D.P.R. n. 207/2010.
Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 D.Lgs. n. 163/2006)
L’Amministrazione effettua la verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria delle imprese concorrenti attraverso uno o più dei seguenti documenti:
• dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
• bilanci o estratti di bilanci dell'impresa;
• fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
• fornire il documento sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Gli obblighi di tracciabilità si articolano essenzialmente in tre adempimenti, ovvero:
- utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 3/2003, del CUP (Codice Unico Progetto).
Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 42 D.Lgs. n. 163/2006)
Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d’invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l’amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
I requisiti previsti dalla norma possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normativeNell’ambito della procedura di scelta del contraente, l’impresa autocertifica il possesso dei requisiti e capacità richiesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
AVCPASS – Il nuovo sistema di controllo
Ai sensi dell’art. 6-bis, del D.Lgs. 163/2006, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionale ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dalla norma è acquisita presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BNDCP), istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le seguenti scadenze temporali:
• dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le Stazioni appaltanti per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
• dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità;
• a far data dal 1 gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai punti precedenti entrano in regime di obbligatorietà.
L’amministrazione effettua comunque il controllo sulla regolarità fiscale in modalità self-service operando d’ufficio sul data-base di “Equitalia” prima di procedere ai pagamenti superiori ai 10.000,00 euro.
Link trasparenza.cultura.gov
Patto di integrità
Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2024